Ho presentato la denuncia dei redditi a luglio, ma da agosto ho cambiato lavoro. Chi deve pagarmi il rimborso del 730?
Il dubbio del nostro lettore è lecito visto che il 730, di norma, permette di imboccare la corsia preferenziale della trattenuta o del rimborso direttamente in busta paga, senza che il contribuente faccia nulla, se non attendere il mese nel quale gli verrà trattenuto o rimborsato l’importo a debito/credito sullo stipendio. Ma se la busta paga non c’è più, il problema si pone.
La dichiarazione dei redditi riportante i dati del vecchio sostituto d’imposta è da considerarsi validamente presentata anche se, successivamente alla presentazione del modello, il rapporto di lavoro sia cessato, ad esempio a causa del licenziamento o delle dimissioni del dichiarante. A prescindere da quale sia la nuova condizione occupazionale del contribuente (potrebbe infatti essere occupato in una nuova azienda o rimanere disoccupato), è comunque alla vecchia azienda, cioè all’ex sostituto d’imposta, che spetterà l’onere dei rimborsi fiscali. Il vecchio sostituto, previo diniego documentato, potrebbe comunque non operare il conguaglio a credito. In questo caso il contribuente, seppur con tempi più rallentati, avrebbe comunque dalla sua la possibilità di recuperare il rimborso spettante, ma non goduto attraverso la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Viceversa in caso di debito, il sostituto d’imposta, non avendo la possibilità materiale di effettuare il conguaglio (non c’è infatti la busta paga da cui trattenere l’importo), deve comunicare tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente tramite F24.
Cristian Rosteghin, Caf Acli Venezia
Ricordiamo che la campagna fiscale 2025 termina il 30 settembre. Per maggiori informazioni sul 730 invitiamo a visitare il sito www.aclivenezia.it o a telefonare allo 0415314696 (int. 1).
Informazione redazionale a cura di Caf Acli Venezia
