Per le festività di fine anno, come devo regolarmi con la badante? A quanti giorni di riposo ha diritto?
Rispetto alle festività di fine anno, ricordiamo che, in base al contratto collettivo del lavoro domestico, sono considerate festive le giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° e 6 gennaio. A queste date si aggiungono, nel resto dell’anno, il Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre e 8 dicembre, oltre al giorno del santo patrono.
In tutte queste date il lavoratore non è tenuto a prestare la sua attività, ma ha diritto di godere del giorno libero, con il completo riposo e il pagamento della normale retribuzione (1/6 dello stipendio settimanale, se il rapporto di lavoro è ad ore, 1/26 del compenso mensile se il contratto è in regime di convivenza). Tale retribuzione spetta al lavoratore in ogni caso, indipendentemente dal fatto che quel giorno avrebbe prestato o meno la sua attività lavorativa.
Se un giorno festivo coincide con il giorno libero, il lavoratore ha diritto a recuperare il suo riposo in un’altra giornata, oppure dovrà essergli retribuita la festività non goduta con un importo pari ad 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Se poi il datore di lavoro chiede che il lavoratore svolga la sua attività in un giorno festivo, dovrà liquidare il servizio con la normale retribuzione e l’aggiunta di una maggiorazione pari al 60% della retribuzione globale di fatto.
Per completare il quadro ricordiamo inoltre il diritto a 26 giorni l’anno di ferie retribuite (domeniche e festività escluse) e al riposo settimanale (24 ore da godere alla domenica per i lavoratori non conviventi, 36, di cui 24 da godere la domenica, per i lavoratori conviventi).
Cristian Rosteghin, Caf Acli Venezia
Per una consulenza a tutto campo sui contratti di lavoro domestico è possibile contattare lo Sportello Colf e Badanti di Caf Acli (tel. 0415314696, int. 7; e-mail lavorodomestico.venezia@acli.it).
Testo redazionale a cura di Caf Acli Venezia