Il dibattito sul suicidio medicalmente assistito, tornato al centro dell’attenzione a seguito della recente approvazione, da parte della Regione Veneto, della Proposta di Legge di Iniziativa Popolare «Liberi Subito», promossa dall’Associazione Luca Coscioni, può trovare giovamento da chiarimenti rigorosi, fondati sulle categorie bioetiche e biogiuridiche, e il supporto derivante dalla prassi clinico-istituzionale, al riparo da strumentalizzazioni mediatiche o semplificazioni indebite.
In tal senso, partendo dall’esperienza dei Comitati Etici Territoriali per la Sperimentazione Clinica (CET), attivi in diverse regioni e preposti anche alla valutazione delle richieste di suicidio medicalmente assistito, è possibile condurre un’analisi su alcuni snodi fondamentali anche della normativa veneta. Ad esempio, l’inserimento, all’interno del testo base, di disposizioni finalizzate al rafforzamento delle cure palliative o all’istituzione di un Comitato regionale di bioetica, per quanto necessarie e meritevoli, non scioglie la problematicità di fondo dell’oggetto legislativo.
Il potenziamento delle cure palliative costituisce un dovere strutturale e prioritario delle Istituzioni, il quale esige provvedimenti legislativi dedicati (ad hoc) e separati. Sovrapporre la garanzia del diritto alla cura alla regolamentazione dell’aiuto al suicidio genera un’ambiguità concettuale e depotenzia il valore e lo spazio debitamente dovuto ad una cultura della vulnerabilità rinnovata, ossia orientata a massimizzare ogni sforzo verso la gestione del dolore e l’accompagnamento nel morire, non a morire. Dovere delle Istituzioni, in virtù dei principi di solidarietà e sussidiarietà, deve essere quello di disporre una “comunità sanante”, ovvero la presa in carico della sofferenza in modo coordinato, efficiente, equo e continuo nel territorio nazionale, non vie di fuga la cui finalità è consolidare l’abbandono terapeutico.
Sul piano procedurale si registra la maggiore disinformazione. La sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale, che pone un perimetro entro il quale depenalizza l’aiuto al suicidio medicalmente assistito secondo le condizioni da essa poste, è un provvedimento autoapplicativo e ciò lo dimostra l’evidenza considerando, che in virtù di quanto disposto dalla sentenza, diverse richieste di suicidio assistito sono state presentate, sottoposte alla valutazione dei Comitati Etici regionali di competenza e talvolta accolte. L’esperienza dei Comitati Etici Territoriali di regioni prive di alcuna legislazione in materia dimostra come il percorso di valutazione sia già delineato e l’iter procedurale stabilito dai Comitati stessi, i quali si organizzano autonomamente: a seguito della richiesta del paziente, il Comitato Etico territorialmente competente predispone una commissione multidisciplinare per la valutazione clinica, il cui esito viene esaminato da una sottocommissione del CET e infine votato in seduta plenaria. Tale procedura garantisce tempi congrui rispetto alle condizioni del paziente e la rigorosa tutela delle garanzie previste dalla Consulta. Certo, questo processo non trova uniformità e può differire territorialmente, ma è inesatto affermare che in assenza di una normativa regionale e/o nazionale in materia, non sia possibile gestire le richieste (fortunatamente, ad oggi, esigue) di suicidio assistito. In tal senso, risulta privo di fondamento il richiamo all’urgenza di una legge che disciplini quanto stabilito dalla Corte, posto che quest’ultima non obbliga in alcun modo il legislatore a procedere, il quale, qualora decidesse, come accaduto in Veneto, di procedere ugualmente, dovrebbe, per trasparenza, affermare che le uniche ragioni a supporto di tali decisioni sono di natura ideologica e/o politica.
La letteratura internazionale di paesi che già hanno percorso questa strada a partire da casi e condizioni circoscritte per vedere poi allargarsi inesorabilmente il perimetro, dimostrano come il rischio cosiddetto di “pendio scivoloso” (slippery slope), una volta normata la morte medicalmente assistita, sia un’evidenza e un monito. Una volta stabilita e accettata la facoltà di un’autorità esterna di stabilire quando e in quali condizioni una vita non è più degna di essere vissuta e idonea alla propria soppressione, non vi sarà, coerentemente, alcun argine argomentativo e politico in grado di ostacolare continue ed estensive reinterpretazioni. Tale autorità non esiste, poiché la dignità di un essere umano non è soggetta a condizionamenti né a conferimenti esterni; non può essere data e neppure tolta.
La questione centrale, posta l’inutilità, dannosità e irragionevolezza di una normativa in materia, resta di natura etica e antropologica. Ciò impone la risposta ad un interrogativo preliminare e sostanziale: il suicidio è un bene? Se lo è, quale bene rappresenta per la persona? Se non lo è, quale logica dovrebbe trasformare l’aiuto al suicidio in una prestazione sanitaria, in un diritto (mai riconosciuto dalla Corte), in una possibilità garantita dal Servizio Sanitario Regionale, contravvenendo al dovere di cura e negando il valore della prevenzione? È la libertà a fondare il bene o la libertà segue un bene oggettivo e riconosciuto? Il principio di autodeterminazione, spesso invocato e inteso come un assoluto, appare debole sia in quanto andrebbe a smentire il lavoro di prevenzione al suicidio e cura di coloro che hanno tentato un gesto tanto estremo, sia in quanto non si ritiene libero, razionale, cosciente e buono un atto di disposizione di sé contrario alla propria vita, soprattutto se segnata da fattori obnubilanti come il dolore, la sofferenza, la malattia. Quale libertà, allora, si intende garantire?
In questo contesto, l’accostamento all’accanimento terapeutico è del tutto fuorviante. La medicina contemporanea e la bioetica clinica dispongono già di tutti gli strumenti idonei per evitarlo: il consenso informato, la pianificazione condivisa delle cure, la proporzionalità terapeutica, l’alleanza medico-paziente. Il problema reale oggi consiste nella tendenza diffusa alla “futilità della cura” e di solitudine assistenziale, cioè l’abbandono della persona malata e dei suoi familiari sui quali grava impropriamente la responsabilità di gestire la sintomatologia nelle fasi più acute della patologia. Qualunque cornice legale ha una responsabilità morale e un valore pedagogico; produce effetti sistemici complessi: altera la percezione sociale della fragilità, genera il rischio di una pressione sociale indiretta, e depatologizza un gesto che la medicina ha sempre tentato di prevenire e curare, indebolendo al contempo la ratio stessa di una cultura della palliazione.
La bioetica personalista e il Magistero della Chiesa Cattolica sono estremamente chiari sull’illiceità morale della morte medicalmente assistita, invitando a spostare il baricentro verso una soluzione strutturata attorno ai bisogni più profondi dell’esistenza umana fragile; a quel “dolore ontologico” di cui insegnava Cicely Saunders e quella prossimità umana e relazionale che vede la persona malata dietro la malattia.
Giulia Bovassi
Bioeticista e Consulente Istituzionale
